Art. 6.
(Verifica della sperimentazione e norme attuative).

      1. Al termine della sperimentazione triennale, il Governo presenta entro tre mesi al Parlamento e alla Conferenza Stato-regioni una relazione sull'attuazione dell'intervento, sulla partecipazione, sulla qualità e sulla promozione delle relative azioni, e provvede ad una verifica nazionale con le parti sociali degli effetti del sistema di intervento realizzato e alla sua eventuale modifica, integrazione, proroga o definizione legislativa in via definitiva attraverso uno specifico provvedimento normativo che ne realizza il definitivo raccordo con il sistema dei servizi per l'impiego e degli ammortizzatori sociali.
      2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e delle politiche sociale adotta il relativo regolamento di attuazione.

 

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